“Assistenza Evangelica Detenuti – ODV”
Associazione di Volontariato

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1. – E’ costituita in Nova Milanese l’Associazione di Volontariato denominata “Assistenza Evangelica Detenuti – ODV” in sigla “A.E.D-ODV” che in seguito sarà denominata per brevità “Associazione”.
1.2. – L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
1.3. – I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.
1.4. – La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Sede legale e sedi secondarie

2.1. – L’Associazione ha sede in Nova Milanese via Brodolini, 2 (MB) e può costituire sedi secondarie sia in Italia che all’estero.
2.2. – Il trasferimento della sede principale in altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.
2.3. – Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

Articolo 3  Finalità

3.1. – L’Associazione, senza fini di lucro e con l’azione, personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, fornire assistenza morale, umana ed economica ai soggetti ritenuti svantaggiati e/o emarginati dalla società senza distinzione di razza, ceto o credo, per favorirne la riabilitazione ed il reinserimento sociale. Nello specifico le categorie oggetto di assistenza, seppur in modo non esaustivo, comprendono:

  • detenuti o ex-detenuti
  • soggetti affetti da dipendenze
  • vittime della prostituzione
  • soggetti senza fissa dimora
  • degenti di case di riposo e strutture ospedaliere
  • minori
  • migranti
  • soggetti affetti da patologie e disabilità

3.2. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale 

(rif. Articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117 “Codice del Terzo Settore”):

  • INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. Attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112). 
  • ACCOGLIENZA UMANITARIA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MIGRANTI. 
  • BENEFICIENZA, SOSTEGNO A DISTANZA, CESSIONE GRATUITA DI ALIMENTI O PRODOTTI (legge 19 agosto 2016, n. 166). Erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. 

3.2. In particolare, l’associazione si propone di:

a – Visite regolari ai soggetti svantaggiati, usufruendo anche di spazi messi a disposizione dagli Istituti e/o di luoghi di ritrovo comuni, con l’ausilio di mezzi di trasporto dell’associazione o dei soci. 

b – Affidamento di soggetti svantaggiati presso Centri di Recupero per tossicodipendenti o alcolisti e Case Famiglia in rete con l’Associazione.

c – Accompagnamento e tutoring di detenuti, da e per il Carcere durante la fruizione di permessi premio sia domiciliari sia presso strutture che collaborano con l’Associazione sia presso altri Enti del privato sociale e pubblico.

d – Promozione della ricerca di lavoro, corsi di formazione, attività culturali in rete con Associazioni, Cooperative o Professionisti.

e – Sostegno alle relative famiglie, ove richiesto, recependo anche tramite colloqui individuali le esigenze e aiutando le stesse ad usufruire delle forme assistenziali previste dalle pubbliche istituzioni e dal volontariato. 

f – Pubblicazione e diffusione di notiziari e libri; partecipazione ed organizzazione di convegni e seminari; organizzazione di concerti e manifestazioni con l’intenzione di costruire una maggiore sensibilità ed attenzione verso le realtà oggetto dell’opera dell’associazione.

g – attività di sostegno morale, conforto, compagnia e supporto a soggetti svantaggiati. In particolare, a carcerati ed ex carcerati (e relativi famigliari), homeless, migranti, degenti di ospedali, case di cura e strutture similari pubbliche e/o private, minori, soggetti affetti da patologie e disabilità, vittime della prostituzione e soggetti affetti da dipendenze di ogni tipologia.

h – attività ricreative, ludiche e di clowneria, intrattenimento minori, animazione attraverso l’uso del teatrino e di muppets. 

i – raccogliere e distribuire beni di prima necessità (indumenti, cibo, medicinali, biancheria, ecc…) a soggetti svantaggiati.

Articolo 4 Aderenti all’associazione

4.1. All’Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

4.2. Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari, onorari e diaconi.
4.2.1. Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e del presente statuto.
4.2.2. Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
4.2.3. Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.
4.2.4. Gli aderenti benemeriti sono coloro che contribuiscono al sostentamento delle attività dell’Associazione.
4.2.5. Gli aderenti diaconi sono tutti coloro che all’interno del mondo penitenziario forniscono un servizio di assistenza spirituale, in sinergia con un ministro di culto autorizzato dal ministero di giustizia impegnato nell’istruzione e celebrazione dei culti ai detenuti.
4.2.6. L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

4.3. Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione nel registro degli aderenti all’Associazione.

4.4. Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

4.5. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione e il numero degli aderenti è illimitato.

4.6. La qualifica di aderente si perde per:

  • dimissioni volontarie;
  • sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
  • decesso;
  • esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell’Associazione;
  • morosità.

4.7. La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

4.8. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’aderente dall’Associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti (se nominato) o all’Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

Articolo 5Attività diverse

5.1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 6 Diritti e doveri degli aderenti

6.1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.

6.2. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

6.3. Gli aderenti hanno il diritto:

  • di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare direttamente o per delega;
  • all’elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
  • di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
  • di accedere ai documenti e agli atti dell’Associazione;
  • di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
  • Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

6.4. Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all’esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell’Associazione.

6.5. Gli aderenti hanno l’obbligo di:

  • osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
  • versare il contributo associativo annuale stabilito dall’Assemblea;
  • svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione.

6.6. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

Articolo 7Organi dell’Associazione

7.1. Organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea degli aderenti;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente.

7.2. Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

  • Il Collegio dei Garanti.

7.3. Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

7.4. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’Associazione.

Articolo 8  Assemblea degli aderenti

8.1.L’assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

8.2. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.

8.3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli aderenti.

8.4. L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

  • l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
  • l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;
  • l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

8.5.  Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  • eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
  • approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
  • ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  • approvare il regolamento interno all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • fissare l’ammontare del contributo associativo.

8.6. L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

8.7. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 14.

8.8. L’assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

8.9. L’Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

8.10.  In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti in proprio o per delega. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti.

8.11.  In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega; la seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. 

8.12. Ciascun aderente può essere portatore fino ad un massimo di 3 deleghe di altri aderenti.

8.13. All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

8.14. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Articolo 9Il Consiglio Direttivo

9.1. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

9.2. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 9 Consiglieri, nominati dall’Assemblea fra i propri aderenti, comunque da definirsi in numero dispari.

9.3. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

9.4. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

9.5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi

9.6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora sono assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli aderenti.

9.6.1. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. 

9.6.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 

9.6.3.Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

9.6.4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

9.6.5. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.6.6. Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.7. Compete al Consiglio Direttivo:

  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
  • predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  • eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
  • nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
  • accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
  • deliberare in merito all’esclusione di aderenti;
  • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  • assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
  • istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
  • nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

9.8. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

9.9. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo che vengono effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina e viene nominato il primo tra i non eletti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere all’elezione di un nuovo Consiglio.

9.10. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal presidente l’adunanza, sono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

Articolo 10 Il Presidente

10.1.  Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni.

10.2. Il Presidente:

  • ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  • dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
  • può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  • presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  • conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

10.4. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 11 Il Collegio dei Garanti 

11.1. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina; i componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2. Il Collegio:

  • ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
  • giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 12 Patrimonio ed Entrate

12.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
  • donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
  • contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

12.2. Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  • contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell’associazione;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

12.3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 13Esercizio Sociale e Bilancio 

13.1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

13.2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all’Assemblea.

13.3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

13.4. Il bilancio coincide con l’anno solare.

13.5. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

13.6. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Articolo 14Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell’associazione

14.1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall’Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

14.3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Articolo 15Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

[la registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 105/18 e dell’art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017]